(...) Tutto è cominciato nel 2005, quando Konstantin Markin, operatore del radiospionaggio in una guarnigione vicino a Pietroburgo, si è separato dalla moglie dopo la nascita del terzo figlio della coppia. Il capitano ha ottenuto il consenso della ex signora di avere i bimbi in custodia, e ha chiesto il congedo di paternità di tre anni per accudire il piccolo Kostia, oltre a Timofey e Areseniy che avevano all’epoca rispettivamente 11 e 5 anni. Si è scoperto però che la legge russa non prevede il congedo di paternità per i militari, mentre per i civili può venire richiesto indifferentemente dal padre o dalla madre. Probabilmente una banale svista dei legislatori, anche perché in un Paese dove le pari opportunità non sono un terreno di battaglia, nemmeno tra i maschi in borghese c’era grande richiesta di accudire i propri figli, e nessun militare prima aveva espresso il desiderio di cambiare i pannolini invece di difendere la patria. Il comandante della guarnigione ha consigliato all’ufficiale di congedarsi, oppure di consegnare il bimbo in un orfanotrofio. Markin si è rivolto al tribunale militare locale, a quello regionale, a tutte le istanze successive fino ad arrivare alla Corte Costituzionale, ma dovunque si è sentito rispondere “niet”: un ufficiale russo non aveva diritto a fare il papà a tempo pieno. (...) Markin si è rivelato però un uomo estremamente cocciuto e ha portato la sua causa alla Corte Europea per i diritti umani a Strasburgo. Che gli ha dato immediatamente ragione, stabilendo che la Russia nel negargli un permesso di paternità retribuito operava una discriminazione di genere e violava i diritti fondamentali dell’ufficiale. I giudici europei hanno stabilito che Markin aveva diritto a un risarcimento di 6 mila euro, tra congedo mancato e spese processuali. Incredibilmente, il ministero della Difesa glieli ha anche versati (nel frattempo un altro comandante aveva concesso il congedo di paternità a suo rischio e pericolo, gesto per il quale è stato poi inquisito). Ma il capitano, oltre ai soldi, voleva anche giustizia e ha chiesto la revisione del verdetto del tribunale russo. E a quel punto il suo caso è passato dalla categoria di incidente giudiziario a terreno di scontro internazionale. (...)
"Una simile pace dovrebbe permettere a tutti gli uomini di navigare senza impedimenti oceani e mari." (Carta Atlantica, 14 agosto 1941)
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sabato 9 novembre 2013
lunedì 12 novembre 2012
L’anonimato e i diritti dei neonati (V.Zagrebelsky, la Stampa)
La legge sulla fecondazione medicalmente assistita esclude la possibilità della madre di dichiarare di voler rimanere anonima e persino stabilisce che, nel caso di inseminazione eterologa, il coniuge o il convivente che ha consentito non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità.
La volontà di generare un figlio non può dunque essere revocata. Questa la legge vigente. Ma ora alla Camera dei Deputati è stata approvata (ancora in Commissione) una modifica, che ammette il «parto anonimo»: la madre vuole rimanere anonima e per il figlio si apre la procedura di adozione.
Ma tutti hanno diritto al rispetto dell’identità personale. I limiti che la legge impone alla possibilità di conoscere l’identità dei genitori e la propria ascendenza devono quindi essere mantenuti nello stretto necessario, quando essa confligga con la tutela di altri diritti fondamentali. In tal senso si è da tempo pronunciata la Corte europea dei diritti dell’uomo. Essa ha esaminato recentemente il caso italiano e la legge che vieta che venga svelata al figlio l’identità della madre, che partorendo abbia dichiarato di voler mantenere l’anonimato. La violazione del diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche è stata vista nel fatto che – a differenza delle regole vigenti negli altri Paesi europei che permettono il parto anonimo - la legge italiana non ammette eccezioni o limiti temporali. Il diritto del figlio è annullato dalla decisione della madre di abbandonarlo e di rimanere per sempre inconoscibile. (...)
L’anonimità della madre, tanto più se unita all’impossibilità assoluta di superarla, dovrebbe essere riservata a situazioni estreme. E’ incomprensibile quindi che la si ammetta anche nel caso di donna che partorisca a seguito di fecondazione medicalmente assistita: dopo quindi una scelta consapevole, una volontà di generare fermamente manifestata nella lunga e gravosa procedura medica. Proprio per questo è probabile che questa nuova possibile scelta non venga mai esercitata. La riforma assume allora un più che discutibile valore di principio: un generale diritto di rifiutare il figlio al momento del parto. E’ stato detto in proposito che «tutte le madri sono eguali». Vero, ma le condizioni in cui si diventa madri non lo sono. E i figli hanno diritti.
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